top of page
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Golf & Curling Club Faido

 

I) DISPOSIZIONI GENERALI

​

Art. 1 - Nome e sede

Sotto la denominazione Golf & Curling Club Faido è costituita una associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

L'associazione ha sede a Faido, presso la buvette della pista di ghiaccio di Faido.

​

Art. 2 - Scopo

L'associazione Golf & Curling Club Faido ha per scopo di:

  • Promuovere la pratica e l'insegnamento del golf e del curling;

  • Realizzare e/o locare campi da golf e piste di curling;

  • Organizzare manifestazioni e competizioni di golf e di curling;

  • Promuovere l'amicizia e il fair play tra i membri dell'associazione e pure consociazioni e club con scopi analoghi.

 

Art. 3 - Natura

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

 

II) I SOCI

 

Art. 4 - Soci

I soci si distinguono in:

  1. soci ordinari;

  2. soci onorari.

​

Art. 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che hanno chiesto di fare parte dell'associazione, sono stati accettati dal comitato direttivo e hanno versato la tassa sociale.
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità e attiva e passiva.

​

Art. 6 - Soci onorari

I soci ordinari o altre persone che si sono distinte per la loro attività particolarmente meritoria e pluriennale a favore dell'associazione, su proposta del comitato direttivo, possono venire nominati dall'assemblea generale soci onorari.
Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva. Non sono tenuti a versare la quota sociale.

​

Art. 7 - Ammissioni

L'ammissione all'associazione avviene presentando una richiesta al comitato direttivo, il quale decide. In caso di accettazione l'aspirante socio è tenuto a versare la quota sociale. Dal momento del versamento egli diviene socio.
In caso di rifiuto è concesso al richiedente di ricorrere all'assemblea generale entro 15 giorni. Questa sente l'aspirante socio, poi decide a scrutinio segreto. La decisione è definitiva.

​

Art. 8 - Dimissioni

Le dimissioni dei soci vengono inoltrate per iscritto al comitato direttivo, fino, al più tardi, a 15 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria.

​

Art. 9 - Espulsioni

il comitato direttivo propone l'espulsione di un socio all'assemblea generale. Questa sente l'espellendo, poi decide a scrutinio segreto. La decisione è definitiva.

​

Art. 10 - Diritti dei soci

Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva.
Essi partecipano a tutte le attività dell'associazione, in forme diverse a seconda dei bisogni dell'associazione e delle loro possibilità.

​

Art. 11 - Doveri dei soci

l soci devono:

  1. rispettare gli statuti;

  2. adeguarsi alle decisioni del comitato direttivo;

  3. partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'associazione;

  4. aiutare, nel limite delle loro possibilità, in tutte le attività necessarie all'allestimento delle manifestazioni, al di là dei ruoli loro assegnati;

  5. assumere, se richiesti, per almeno un periodo di nomina, la funzione di membro del comitato direttivo e di revisione.

 

III) GLI ORGANI

 

Art. 12 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'assemblea generale;

  2. il comitato direttivo;

  3. i revisori.

 

III/1) L'ASSEMBLEA GENERALE

 

Art. 13 - L'assemblea generale

Il comitato direttivo convoca i soci in assemblea ordinaria una volta all'anno con almeno le seguenti trattande:

  • nomina del presidente del giorno;

  • relazioni: sull'attività sociale in genere e sullo stato delle finanze;

  • rapporto dei revisori;

  • nomine statutarie (presidente, membri del comitato direttivo, revisori);

  • eventuali.

 

Art. 14 - Competenze dell'assemblea generale

  1. approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;

  2. nomina dei membri del comitato direttivo e dei revisori;

  3. fissazione delle quote sociali;

  4. accoglimento delle relazioni: sull'attività sociale in genere e sull'attività finanziaria;

  5. modifica dello statuto;

  6. nomina di soci onorari;

  7. decisione su ogni altra questione per la quale lo statuto non dovesse prevedere l'attribuzione di competenza ad uno specifico organo.

 

Art. 15 - Convocazione e proposte

La convocazione avviene per iscritto almeno 20 giorni prima della data fissata, a cura del comitato direttivo. Essa prevede una data ed un luogo precisi e l'ordine del giorno.
Richieste di inserire ulteriori trattando devono essere inviate da parte dei soci al comitato direttivo al più tardi 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea generale.

 

Art. 16 - Validità dell'assemblea generale

L'assemblea generale è ritenuta valida se sono presenti almeno la metà dei soci.
Se non è presente almeno la metà dei soci l'assemblea è riconvocata mezz'ora più tardi ed ritenuta valida con qualsiasi numero di soci presenti.

 

Art. 17 - Metodo di voto e validità delle decisioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti proponga un metodo diverso. Per le espulsioni di soci il voto si tiene a scrutinio segreto.
Le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il presidente dell'assemblea.
Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei soci iscritti all'associazione.

 

Art. 18 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto all'assemblea tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è possibile farsi rappresentare da un altro socio.

 

Art. 19 - Assemblea straordinaria

L'assemblea generale può essere convocata:

  • dal comitato direttivo di sua iniziativa;

  • uando almeno un quinto dei soci iscritti ne fanno richiesta al comitato direttivo presentando un ordine del giorno; in questo caso l'assemblea generale deve tenersi entro un mese dall'inoltro dell'istanza.

 

III/2) IL COMITATO DIRETTIVO

 

Art. 20 - Il comitato direttivo

Il comitato direttivo si compone di 3 o più membri, comprende: il presidente, il segretario, il cassiere, i membri.
Il comitato direttivo viene eletto dall'assemblea generale.
I membri del comitato direttivo, per il primo periodo di nomina dalla costituzione dell'associazione, restano in carica due anni, in seguito restano in carica un anno e sono rieleggibili.

 

Art. 21 - Competenze del comitato direttivo

  • pianificazione e direzione dell'attività dell'associazione;

  • esecuzione delle spese richieste dalla gestione ordinaria e amministrare il patrimonio sociale;

  • ammissione di nuovi soci, riservata la facoltà di ricorso;

  • accoglimento delle dimissioni di soci;

  • proposta all'assemblea generale dell'espulsione di soci e la nomina di soci onorari;

  • convocazione dell'assemblea generale;

  • delega di incarichi nel suo seno;

  • emanazione di regolamenti e direttive interni;

  • rappresentanza dell'associazione;

  • organizzazione della formazione tecnica e sportiva.

 

Art. 22 - Il presidente

Il presidente dirige le sedute del comitato direttivo. Disbriga gli affari correnti, firma la corrispondenza con il segretario, prende le decisioni urgenti e veglia sul buon andamento della società.
In caso di parità di voti nel comitato direttivo, il presidente vota per ultimo una seconda volta.

 

Art. 23 - Il segretario

Il segretario redige il verbale delle assemblee, tiene a giorno l'elenco dei soci, sbriga la corrispondenza, svolge le mansioni amministrative e tiene l'archivio.

 

Art. 24 - il cassiere

Il cassiere riceve i versamenti, provvede ai pagamenti autorizzati dalla direzione, esige le tasse sociali, custodisce il denaro liquido, tiene la registrazione contabile e le relative pezze giustificative, allestisce i conti e i bilanci annuali.
Le cariche di segretario e di cassiere possono essere cumulate in un'unica persona.

 

Art. 25 - Firma sociale

Il comitato direttivo rappresenta l'associazione di fronte a terzi con la firma collettiva a due del presidente e del segretario; in caso di impedimento del presidente, con la firma di un membro e del segretario. Per i pagamenti l'associazione viene impegnata dalla firma collettiva a due del presidente e del cassiere.

 

Art. 26- Sedute

Il comitato direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritiene necessario. Per essere valide le decisioni, alle sedute del comitato direttivo devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

 

III/3) I REVISORI

 

Art. 27 - I Revisori

L'assemblea dei soci nomina uno o più revisori per l'esame dei conti.
I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il cassiere mette a loro disposizione tutti i libri contabili, le pezze giustificative, i titoli di credito, i certificati di deposito e permette il controllo della cassa, dei conti bancari, del conto corrente postale, eccetera.
l revisori presentano il loro rapporto all'assemblea generale.

 

IV) FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 28 - Quota annuale, tasse e altre fonti d'entrata

l soci sono tenuti a versare all'associazione una quota annuale.
La quota annuale e le tasse vengono stabilite ogni anno dall'assemblea generale.
Altre fonti d'entrata sono: il ricavo di manifestazioni, le donazioni, i sussidi, i versamenti di sponsor, gli interessi di capitali a risparmio, eccetera.

 

V) DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 29 - Modifiche dello statuto

Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei soci iscritti all'associazione.

 

Art. 30 - Ricorsi

Un socio che ritiene di essere ingiustamente danneggiato da una decisione del comitato direttivo può ricorrere per iscritto all'assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

 

Art. 31 - Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria l'approvazione di 2/3 dei soci iscritti.
In caso di scioglimento l'assemblea decide a maggioranza circa la devoluzione del patrimonio.
Si da la priorità ad associazioni affìni, altrimenti può essere versato in beneficenza o rimborsato in parti uguali ai soci iscritti al momento dello scioglimento.

 

Art. 32 - Approvazione ed entrata in vigore

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea generale costitutiva il 29 ottobre 2010 ed entra immediatamente in vigore.

​

bottom of page